Art. 9 — Collegio dei revisori
Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. Il collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INFM. Il collegio e' cosi' composto: da un componente effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
