Il presidente e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM. Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
  • b)convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;
  • c)assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d);
  • d)presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente.

Testo vigente dal 19 agosto 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506~art5 · fonte del testo