Art. 5 — Presidente
Il presidente e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM. Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b)convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;
- c)assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d);
- d)presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
