Art. 10 — Programmazione triennale
Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168, il programma triennale di attivita' dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
