Art. 11 — Autonomia finanziaria
I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione. L'INFM puo' ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
