Art. 34 — Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Ciascun organismo notificato e' identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato e' unico anche se l'organismo e' notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che e' stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformita' post-costruzione.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
