Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 18 a 23. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far cio' essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformita'. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.

Testo vigente dal 11 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art36 · fonte del testo

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