Art. 96 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 108-bis (Modalita' della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). - La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione e' eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.". "Art. 108-ter (Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
