Art. 36 — Decisione secondo diritto
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
1 pronuncia che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una lex arbitri diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62 del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.
Art. 36 · Art. 34 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 35 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 28 febbraio 2023. 72 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art36 · fonte del testo
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