Art. 65 — Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 24 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 24 novembre 2010
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 24 novembre 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 4 novembre 2010, n. 183
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)che al presente articolo sono apportate le seguenti modifiche: "a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo"; b) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento"".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art65 · fonte del testo
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