Art. 17 — Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrita' dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreche' tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2. E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Testo vigente dal 28 marzo 2014
