Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunita' europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all'art. 8, da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato A. Il certificato di cui al comma 1 deve:
- a)essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;
- b)essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il Paese destinatario;
- c)essere redatto almeno nella lingua di tale Paese.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
