Art. 2-bis — Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. ((1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli))

Testo vigente dal 28 luglio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/2023

    Questione inammissibile
    4 maggio 2023

    Sono dichiarate inammissibili - per manifesta erroneità del presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quarta, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m) e s), e terzo, Cost. e, solo la prima anche all'art. 3 Cost., dell'art. 2-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), del d.l. n. 69 del 2013, come conv., nonché dell'art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. xxx), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2008 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. k), della legge reg. Lombardia n. 18 de 2019. Le disposizioni censurate prevedono, rispettivamente, che - nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici - le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968 e dettare disposizioni sugli spazi da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi e che, per i comuni lombardi - nel procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali (PRG) alla nuova conformazione dei piani di governo del territorio (PGT) - non si applicano, salvo quelle relative al rispetto della distanza minima, le disposizioni del citato d.m. Non sussiste il pur presupposto nesso di reciproca implicazione tra le due disposizioni censurate, in quanto la disposizione regionale è stata introdotta in un momento in cui la disposizione statale non era ancora parte dell'ordinamento giuridico. Resta, peraltro, del tutto indimostrata la necessità che il giudice debba applicare il censurato art. 2-bis, comma 1, t.u. edilizia. Parimenti erroneo si dimostra, poi, l'ulteriore assunto del rimettente, secondo cui la decisione comunale di sovradimensionare gli standard costituirebbe esercizio di un potere derogatorio riconducibile al censurato art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. L'asserito sovradimensionamento della dotazione a standard da cui trae origine la controversia va, pertanto, riferito - ai fini del sindacato sul relativo potere discrezionale del comune - alla disciplina recata dal d.m. n. 1444. (Precedente: S. 13/2020-mass. 42226)

    Art. 2-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 28 luglio 2024. 2 parole tolte, 109 parole aggiunte.

… densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. tolto: 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, … pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutelaaggiunto: . 1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art2bis · fonte del testo

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