((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata. Il presente decreto disciplina in particolare:

  • a)la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • b)le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
  • 1)nuova costruzione;
  • 2)ristrutturazioni importanti;
  • 3)riqualificazione energetica;
  • b-bis)l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • c)la definizione ((di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e)) di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
  • d)l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari;
  • e)lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
  • f)l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
  • g)la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
  • h)i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
  • i)la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
  • l)la promozione ((dell'efficienza energetica e)) dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
  • m)la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore ((e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione)). Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
  • a)gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis ((e al comma 3-bis.1));
  • b)gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • c)edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • c-bis)gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
  • d)i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • e)gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;
  • f)gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
  • a)l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
  • b)l' esercizio, ((la conduzione, il controllo,)) la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui ((all'articolo 4, comma 1-ter e)) all'articolo 7. 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

Testo vigente dal 11 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2013 al 11 giugno 2020. 295 parole tolte, 147 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

tolto: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

tolto: b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;

tolto: c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

tolto: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

tolto: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

tolto: 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

tolto: b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

tolto: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b);

tolto: 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

tolto: 3) sostituzione di generatori di caloreaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata. Il presente decreto disciplina in particolare:

aggiunto: b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

c) la definizione di aggiunto: una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

l) la promozione aggiunto: dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore aggiunto: e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

… codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis aggiunto: e al comma 3-bis.1;

aggiunto: c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, tolto: il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, tolto: fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter aggiunto: il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;

b) l' esercizio, la aggiunto: conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo aggiunto: 4, comma 1-ter e all'articolo 7. 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono … del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggisticitolto: . 3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari