Art. 12 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi»;
- b)al comma 3:
- 1)all'alinea, le parole «di climatizzazione» sono sostituite dalla seguente: «termici»;
- 2)alla lettera c), le parole «di cui all'articolo 4, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalita' individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)»;
- c)al comma 3-bis:
- 1)alla lettera c), le parole «certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica degli edifici»;
- 2)alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse;
- d)al comma 5-quinquies:
- 1)all'alinea, dopo le parole «dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui all'articolo 4,»;
- 2)alla lettera b), dopo le parole «e degli attestati emessi» sono inserite le seguenti: «mediante attivita' di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;»
- 3)dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
