Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti ((dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi)), sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:

  • a)ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
  • b)correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
  • c)rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
  • d)monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti ((termici)) presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini:
  • a)i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive modifiche significative;
  • b)le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
  • c)l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo ((di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalita' individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)). 3-bis. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
  • a)la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
  • b)l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
  • c)l'applicazione di un sistema di ((attestazione della prestazione energetica degli edifici)) coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
  • d)la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
  • e)la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
  • f)la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell' attestato di prestazione energetica ((...)). 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
  • a)flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
  • b)semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea. Le regioni e le province autonome, in conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, ((e dai decreti di cui all'articolo 4,)) provvedono inoltre a:
  • a)istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
  • b)avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi ((mediante attivita' di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;)).
  • b-bis)avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:
  • a)di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • b)di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
  • c)di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);
  • d)del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
  • e)dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.))

Testo vigente dal 11 giugno 2020

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2013 al 11 giugno 2020. 26 parole tolte, 117 parole aggiunte in 8 capoversi.

… carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti tolto: dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, aggiunto: dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:

… possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti tolto: di climatizzazione aggiunto: termici presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini:

… lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo aggiunto: 6, comma 12, come modificato secondo le modalita' individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-tolto: bis....aggiunto: quinquies, n. 5. 3-bis. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo …

c) l'applicazione di un sistema di tolto: certificazione energetica aggiunto: attestazione della prestazione energetica degli edifici coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;

f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche tolto: nell'attestato aggiunto: nell' attestato di prestazione energeticatolto: , o in occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16aggiunto: .... 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni … la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. aggiunto: 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono … le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. aggiunto: 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati …

… Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, aggiunto: e dai decreti di cui all'articolo 4, provvedono inoltre a:

b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi aggiunto: mediante attivita' di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;.

aggiunto: b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art9 · fonte del testo

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