Art. 20 — Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ((e del Corpo forestale dello Stato)), nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2002 al 29 febbraio 2004. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tolto: dal funzionario aggiunto: e del Corpo forestale dello Stato tolto: responsabile a livello provinciale, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai … ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,tolto: ... del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art20 · fonte del testo

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