La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:

  • a)il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;
  • b)il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo;
  • c)l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis;
  • d)il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
  • e)una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma. I soggetti regolamentati che iniziano le attivita' di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attivita'. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art42quinquies · fonte del testo

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