Art. 12-ter — Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo
Le societa' di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:
- a)a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- b)a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- c)a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
