Art. 12-quinquies — Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto
La societa' di navigazione e' responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla societa' di navigazione assuma la responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare alla societa' di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. E' nullo qualsiasi patto contrario.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
