Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  • a)«mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
  • b)«materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
  • c)«additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
  • d)«premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
  • e)«mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
  • f)«mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
  • g)«mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
  • h)«prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o gia' utilizzato per l'alimentazione degli animali;
  • i)«razione giornaliera»: la quantita' totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'eta' e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
  • l)«animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
  • m)«immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;
  • n)«sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Testo vigente dal 16 giugno 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149~art2 · fonte del testo

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