Art. 5 — Punti di entrata
I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996. Gli importatori comunicano alle autorita' del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantita', la natura e la destinazione dei prodotti. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.
Testo vigente dal 5 gennaio 1999
