Art. 2 — Disposizioni transitorie
Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, rimangono validi. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:
- a)decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;
- b)decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;
- c)decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874;
- d)decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875;
- e)decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.
Testo vigente dal 28 aprile 2012
