Art. 29 — Disposizioni transitorie
Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto:
- a)la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all'articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, gia' rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d)le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- e)le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di piena efficacia della notifica dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all'articolo 7, lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, e in particolare:
- a)per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attivita' di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267;
- b)per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le relative tariffe sono determinate sulla base dell'effettiva attivita' svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all'allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell'interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
