Art. 21 — Abrogazioni e disposizioni transitorie
Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Testo vigente dal 13 marzo 2021
