Art. 28 — Sospensione amministrativa della riscossione
In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
