Art. 12 — Notificazione della cartella di pagamento

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.".

Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2018

    Questione infondata
    23 luglio 2018

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissio…

    Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 Riscossione imposte sul reddito · Art. 12 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art12 · fonte del testo

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