Art. 8 — Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo
Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato e' avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonche' copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
