Art. 1 — Disciplina delle concessioni di derivazione d'acqua
[1]Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni.
[2]La legge regionale disciplina, in particolare, le modalità di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
