Sono trasformati in tributi regionali propri, con facolta' per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di sopprimerli o di non istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali e l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale e' trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle province in ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle vigenti norme d'attuazione costituiscono ad ogni effetto tributi propri derivati della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta ferma ogni altra disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale.

Testo vigente dal 16 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-20;184~art5 · fonte del testo