Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 13 marzo 2021. 760 parole tolte, 10 parole aggiunte in 41 capoversi.
tolto: Ai sensi del presente decreto si intende per:
tolto: a) vegetali:
tolto: 1) le piante vive;
tolto: 2) le parti di piante vive che comprendono:
tolto: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
tolto: b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
tolto: c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
tolto: d) i fiori recisi;
tolto: e) i rami con foglie;
tolto: f) gli alberi tagliati, con foglie;
tolto: g) le foglie e il fogliame;
tolto: h) le colture di tessuti vegetali;
tolto: i) il polline vivo;
tolto: l) le gemme, le talee, le marze;
tolto: 3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
tolto: b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali;
tolto: c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
tolto: d) vegetali destinati alla piantagione:
tolto: 1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
tolto: 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
tolto: e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
tolto: f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
tolto: g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
tolto: 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu' parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
tolto: 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione europea;
tolto: h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
tolto: 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
tolto: 2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;
tolto: i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
tolto: l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
tolto: m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
tolto: n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);
tolto: o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
tolto: p) partita: un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
tolto: q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalita' doganali o per altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite;
tolto: r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;
tolto: s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
tolto: t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
tolto: t-bis) campo di produzione: unita' produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale u)
tolto: mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;
tolto: v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.