Art. 3 — Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: «societa' di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE»;
- b)al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «societa' di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE». All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.»;
- b)al comma 4, primo periodo, le parole: «le societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE». L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.».
Testo vigente dal 25 marzo 2014
