Art. 7 — Eventi di particolare rilevanza
Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1. Con deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.».
Testo vigente dal 29 marzo 2010
