All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».

Testo vigente dal 29 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44~art14 · fonte del testo

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