Art. 14 — Televendite
All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».
Testo vigente dal 29 marzo 2010
