Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) e' abrogata;
  • b)all'articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;
  • c)all'articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;
  • d)all'articolo 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
  • e)all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»;
  • f)all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»;
  • g)all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»;
  • h)all'articolo 68, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;
  • i)All'articolo 68 dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»;
  • l)all'articolo 68 il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;
  • m)all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
  • n)all'articolo 70 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione»;
  • o)all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»;
  • p)all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
  • q)all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
  • r)all'articolo 77 il comma 2 e' abrogato;
  • s)all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1»
  • t)all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
  • u)all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;
  • v)all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
  • z)all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» e' sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;
  • aa)la rubrica dell'articolo 204 e' sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»;
  • bb)all'articolo 204 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
  • a)una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
  • b)un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
  • c)una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»;
  • cc)all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.».

Testo vigente dal 23 febbraio 2010

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