Art. 8 — Brevi estratti di cronaca
Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico. 2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che:
- a)le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;
- b)venga indicata la fonte del breve estratto;
- c)l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- d)gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
- e)l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e' offerto in differita dallo stesso fornitore;
- f)la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
- g)l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».
Testo vigente dal 29 marzo 2010
