Art. 15 — Comando delle unità da diporto
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998. Il cancelliere: Milana
Art. 65 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 15 Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto · Art. 105 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1996 al 15 settembre 2005. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Con uno o piu' regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e' dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall'articolo 12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonche' alla durata di validita', alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare, sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione senza necessita' di autenticazione della firma del dichiarante;
tolto: b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle patenti nautiche da parte dell'autorita' marittima a quelle previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
tolto: c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di esame, del titolo abilitativo;
tolto: d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
tolto: e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto e' richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall'articolo 20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione cui l'unita' e' abilitata. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art15 · fonte del testo
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