Art. 4 — Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province
L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 ((...)) dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".
Testo vigente dal 1 ottobre 1996
