Art. 4 — Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province

L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 ((...)) dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".

Testo vigente dal 1 ottobre 1996

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Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1996 al 1 ottobre 1996. .

… se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6tolto: ,aggiunto: ... dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;432~art4 · fonte del testo

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