Art. 3 — Modalità di erogazione dei fondi
Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente: " 2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale". Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e aggiunto il seguente: "4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta".
Testo vigente dal 23 agosto 1996
