Art. 1 — Autonomia impositiva
Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali". Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente: " 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita' ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attivita' economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attivita' medesima".
Testo vigente dal 23 agosto 1996
