Art. 9 — Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati:
- a)l'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b)l'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Testo vigente dal 4 aprile 2025
