Art. 47 — Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:
- a)la legge 3 agosto 1961, n. 833;
- b)gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
- c)il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- d)il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
- e)l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
- f)l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:
- a)gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b)l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c)l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. (( A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ))
Testo vigente dal 17 novembre 2018
