Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
- b)l'articolo 6 e' soppresso;
- c)l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Importazione da Paesi terzi). - 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.".
Testo vigente dal 15 maggio 2006
