Art. 5 — Comunicazione dati
I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al Presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonche' la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all'articolo 2, comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Testo vigente dal 6 marzo 1997
