Art. 9 — Riduzione della tassa
La riduzione della tassa automobilistica prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, non si applica agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d- bis), dello stesso D.P.R. n. 39 del 1953, aggiunta dall'articolo 1.
Testo vigente dal 6 marzo 1997
