Art. 12 — Disposizioni finali
((1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento)) I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
