Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'operativita' degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori, resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contratti d'opera professionale la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua costituzione sono risolti di diritto a decorrere da quest'ultima data. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione alla fondazione della regione Lombardia e della provincia di Milano, previa determinazione della misura dell'apporto finanziario di tali enti. In sede di prima applicazione, e limitatamente al primo mandato del consiglio di amministrazione:

  • a)la regione Lombardia e la provincia di Milano possono rispettivamente designare un consigliere, qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deliberino di contribuire in via ordinaria all'attivita' della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascuna di esse e per ciascun anno, non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dal comune di Milano;
  • b)i partecipanti privati possono designare un componente del consiglio di amministrazione, qualora conferiscano, anche in forma aggregata, un'apporto finanziario non inferiore a lire un miliardo per ciascun anno del mandato del consigliere. Con le medesime modalita', e' possibile designare un secondo componente del consiglio di amministrazione, qualora l'apporto finanziario superi lire due miliardi. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la fondazione e' disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione dei medesimo.

Testo vigente dal 10 agosto 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273~art11 · fonte del testo

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