Art. 10 — Vigilanza e amministrazione straordinaria

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

  • a)risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione;
  • b)il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
  • c)non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
  • d)vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorita' vigilante.

Testo vigente dal 10 agosto 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273~art10 · fonte del testo

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