Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12 ((...)), 13, 14, 15 ((...)) ((, 21 e 23)). (( Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24. )) (( Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

  • a)le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
  • b)all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
  • c)all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II. )) (( Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti. ))

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2023 al 30 dicembre 2023. 8 parole tolte, 111 parole aggiunte in 3 capoversi.

… articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12tolto: , comma 2,aggiunto: ..., 13, 14, 15tolto: , comma 2. Leaggiunto: ..., 21 e 23. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

a) le riduzioni previste ai Capi III, tolto: VI e VII aggiunto: V e VI;

c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo IIaggiunto: . Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art25 · fonte del testo