Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalita' L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalita' rafforzata di cui all'articolo 7 in base alla gravita', alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravita', la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata e' pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si e' verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si e' verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui e' accertata la violazione. L'Organismo pagatore puo', sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo 7, comma 1. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario e' tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore puo' applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'. Per gli obblighi di condizionalita' controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita' rafforzata. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art8 · fonte del testo

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