La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Una violazione si definisce grave quando e' ripetuta ed i parametri di gravita', entita' e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Una violazione si definisce non grave, quando e' ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso e' applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravita', entita', durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.

Testo vigente dal 21 aprile 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art14 · fonte del testo

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